Sulla base della COMUNICAZIONE DI SERVIZIO …11… del 02/12/2010 della DGT Nord -Ovest
In BLU le successive variazioni
TABELLA RIASSUNTIVA DEI CORSI
Per le sottocategorie (B1, C1, etc) fare riferimento alla patente principale
TABELLA DEGLI ARGOMENTI DELLE LEZIONI
FREQUENZA E SOVRAPPOSIZIONE DEI CORSI
Uno stesso soggetto non può frequentare, contemporaneamente, un corso per il recupero dei punti
della CQC o del KA e KB ed un corso per il recupero punti della patente di guida, né frequentare
contemporaneamente due corsi di recupero dei titoli professionali eventualmente posseduti.
I programmi hanno materie comuni, e possono essere trattate contemporaneamente per i corsi di recupero relativi alle patenti di guida (corso da 18 ore e corso da 12 ore), salvo residuare le lezioni dedicate alle materie aggiuntive per le patenti di categoria C - D +E.
I programmi hanno materie comuni, e possono essere trattate contemporaneamente per i corsi di recupero relativi alle patenti di guida (corso da 18 ore e corso da 12 ore), salvo residuare le lezioni dedicate alle materie aggiuntive per le patenti di categoria C - D +E.
CORSI RECUPERO PUNTI CQC
Le autoscuole titolari di nulla osta allo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica per
la CQC, potranno effettuare contestualmente le lezioni di argomento comune tra i partecipanti ai
corsi di recupero dei punti per le patenti, per la carta di qualificazione del conducente/Cap tipo KA e KB,
fermo restando che i due corsi siano separati dal punto di vista della compilazione, tenuta e
conservazione dei registi e della documentazione, in maniera ordinata, rigorosa, inequivocabile,
chiara, facilmente individuabili in sede di ispezione e che non si superi il numero totale dei
partecipanti ammessi nell’aula.
Se si sceglie per questa opzione di contestualità delle lezioni di argomento comune esse non potranno avere durata superiore alle due ore. Sia le sedi in cui si potranno svolgere tali lezioni di programma comune, sia gli insegnanti, sono quelli indicati nel nulla osta/autorizzazione per i corsi di formazione della CQC. I docenti insegneranno la materia di propria competenza, nel senso che gli insegnanti di teoria, accreditati nel nulla osta, cureranno la parte comune del programma per i titolari di CQC o KA/KB e l'esperto di organizzazione aziendale o l'insegnante ad esso equiparato (in quanto in possesso dei requisiti prescritti), effettuerà le due ore sulla parte specialistica relativa alla responsabilità nel trasporto di cose o nel trasporto di persone. La possibilità di effettuare tre ore di lezione nella stessa giornata è riservata solo ai corsi CQC o KA/KB non contestuali.
La comunicazione ovviamente non citava le patenti che ancora non esistevano, successivamente sulla G.U. 222 del 24 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto 20 gennaio 2015 che modifica il decreto 29 luglio 2003 riguardante i corsi di recupero punti. Da quel momento è diventato possibile organizzare corsi di recupero punti di tipo a) con candidati in possesso di patente AM e B1 e corsi di tipo b) con candidati in possesso di patenti C1, D1, C1E e D1E, nonchè di KA e KB.
Se si sceglie per questa opzione di contestualità delle lezioni di argomento comune esse non potranno avere durata superiore alle due ore. Sia le sedi in cui si potranno svolgere tali lezioni di programma comune, sia gli insegnanti, sono quelli indicati nel nulla osta/autorizzazione per i corsi di formazione della CQC. I docenti insegneranno la materia di propria competenza, nel senso che gli insegnanti di teoria, accreditati nel nulla osta, cureranno la parte comune del programma per i titolari di CQC o KA/KB e l'esperto di organizzazione aziendale o l'insegnante ad esso equiparato (in quanto in possesso dei requisiti prescritti), effettuerà le due ore sulla parte specialistica relativa alla responsabilità nel trasporto di cose o nel trasporto di persone. La possibilità di effettuare tre ore di lezione nella stessa giornata è riservata solo ai corsi CQC o KA/KB non contestuali.
La comunicazione ovviamente non citava le patenti che ancora non esistevano, successivamente sulla G.U. 222 del 24 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto 20 gennaio 2015 che modifica il decreto 29 luglio 2003 riguardante i corsi di recupero punti. Da quel momento è diventato possibile organizzare corsi di recupero punti di tipo a) con candidati in possesso di patente AM e B1 e corsi di tipo b) con candidati in possesso di patenti C1, D1, C1E e D1E, nonchè di KA e KB.
SOGGETTI AUTORIZZATI A TENERE I CORSI
I corsi che consentono di recuperare i punti della patente di guida possono essere organizzati da Autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica, che possono svolgere i corsi senza il
bisogno di alcun provvedimento autorizzativo.
I docenti devono essere abilitati alla funzione di insegnanti di teoria ed aver svolto tale attività negli ultimi 5 anni per almeno 3 anni consecutivi.
Le autoscuole, in base all’art. 335 comma 10 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada si distinguono in:
a) autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento di tutte le categorie di patenti, le quali potranno svolgere i corsi di recupero punti per tutte le categorie di patenti, CQC se in possesso di relativo nulla osta e KA e KB (corsi per il recupero di 6 punti e di 9 punti);
b) autoscuole autorizzate per la preparazione di candidati alle categorie di patenti AM, A e B le quali potranno svolgere i corsi solo per i titolari di patenti di categoria AM, A (e sottocategorie A1 e A2), B (e sottocategoria B1), BE e patenti speciali corrispondenti (solo corsi per il recupero di 6 punti).
Si rammenta a questo proposito che le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adegueranno anche per lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e speciali, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
Tra le autoscuole del gruppo a) quelle titolari di nulla osta per i corsi di formazione iniziale e periodica per la CQC, possono svolgere i corsi di recupero punti per tutte le categorie di patenti (corsi per il recupero di 6 punti e di 9 punti) ed i corsi di recupero della CQC e del Cap tipo KA e KB.
I Centri di istruzione possono svolgere corsi per il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti purché dotati di un’aula di teoria aventi le caratteristiche richieste dalla normativa.
Vigendo il divieto di iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione, le autoscuole devono iscrivere gli allievi presso le loro sedi, provvedendo ad effettuare l’annotazione sul registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti, per poi conferirli al Centro di Istruzione.
I corsi demandati al centro di istruzione sono comunque correlati al tipo di autorizzazione, ad insegnamento completo ovvero ad insegnamento limitato, che l’autoscuola possiede: pertanto le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti delle categorie A e B potranno demandare al centro di istruzione solo i corsi di recupero punti relativi a queste categorie.
Presso il Centro devono essere tenuti:
- un registro di iscrizione in cui, accanto al nominativo del partecipante, deve essere indicata (anche con la semplice annotazione del codice) l’autoscuola di provenienza,
- il registro di frequenza al corso.
I corsi di recupero dei punti per CQC/KB possono essere organizzati:
- dalle autoscuole e loro consorzi che abbiano ottenuto il nulla osta di questa Direzione Generale all’effettuazione dei corsi di formazione iniziale e periodica per la CQC,
- dai soggetti che abbiano ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività di formazione dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (articoli 2 e 3 del D.M. 16/10/09).
I docenti dei corsi sono quelli elencati nel nulla osta rilasciato all’autoscuola o al centro di istruzione, ovvero nell’autorizzazione ministeriale, se si tratta di ente accreditato.
L’elenco delle autoscuole, consorzi di autoscuole ed enti che hanno ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la CQC è consultabile sul portale di questa Direzione Generale alla voce relativa alla CQC.
In sede di visita ispettiva si dovrà comunque verificare che le autoscuole, o i centri di istruzione automobilistica, abbiano, ai propri atti, il Nulla Osta rilasciato da questa Sede e gli Enti siano in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale competente del Dipartimento, e che i corsi di recupero dei punti si stiano effettivamente svolgendo nelle sedi menzionate nei suddetti provvedimenti autorizzativi.
Per le varie tipologie di corso sono state emanate disposizioni che si basano su criteri operativi fondamentalmente simili.
Si riassumono di seguito i punti salienti della normativa completandole con istruzioni a carattere interno per una omogenea gestione dell’attività istruttoria ed ispettiva da effettuarsi a cura degli UMC.
1. L’iscrizione ad un qualsivoglia corso di recupero dei punti è subordinato al ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Tale comunicazione deve essere ritirata dall'autoscuola e ente autorizzato ed esibita in originale (anche se si tratta di un duplicato ottenuto, successivamente, per indisponibilità dell’originale) durante le visite ispettive.
Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso.
Sulla comunicazione il responsabile del corso appone e sottoscrive una annotazione relativa al numero di corso per il quale è stata utilizzata la nota ministeriale.
Qualora l’utente non porti al termine il corso e non gli venga rilasciato, di conseguenza, l’attestato, la comunicazione potrà essere utilizzata per un corso successivo ed il responsabile vi annoterà la dicitura “invalidata la partecipazione al corso precedente, si riutilizza per corso n. …”
Non è consentito utilizzare, per l’accesso ai corsi, le comunicazioni relative a sottrazioni di punteggio che siano state già recuperate per assenza di violazioni in un biennio, né quelle con cui viene comunicato lo storno di un verbale o l’aggiornamento susseguente ad un corso di recupero.
A seguito delle disposizioni che hanno annullato la spedizione delle singole comunicazioni riguardanti la variazione del saldo punti, le norme attuali consentono di impiegare sistemi diversi per l'accertamento dell'idoneità alla frequenza del corso.
I docenti devono essere abilitati alla funzione di insegnanti di teoria ed aver svolto tale attività negli ultimi 5 anni per almeno 3 anni consecutivi.
Le autoscuole, in base all’art. 335 comma 10 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada si distinguono in:
a) autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento di tutte le categorie di patenti, le quali potranno svolgere i corsi di recupero punti per tutte le categorie di patenti, CQC se in possesso di relativo nulla osta e KA e KB (corsi per il recupero di 6 punti e di 9 punti);
b) autoscuole autorizzate per la preparazione di candidati alle categorie di patenti AM, A e B le quali potranno svolgere i corsi solo per i titolari di patenti di categoria AM, A (e sottocategorie A1 e A2), B (e sottocategoria B1), BE e patenti speciali corrispondenti (solo corsi per il recupero di 6 punti).
Si rammenta a questo proposito che le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adegueranno anche per lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e speciali, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
Tra le autoscuole del gruppo a) quelle titolari di nulla osta per i corsi di formazione iniziale e periodica per la CQC, possono svolgere i corsi di recupero punti per tutte le categorie di patenti (corsi per il recupero di 6 punti e di 9 punti) ed i corsi di recupero della CQC e del Cap tipo KA e KB.
CORSI PRESSO CENTRI DI ISTRUZIONE (CONSORZI)
I Centri di istruzione possono svolgere corsi per il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti purché dotati di un’aula di teoria aventi le caratteristiche richieste dalla normativa.
Vigendo il divieto di iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione, le autoscuole devono iscrivere gli allievi presso le loro sedi, provvedendo ad effettuare l’annotazione sul registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti, per poi conferirli al Centro di Istruzione.
I corsi demandati al centro di istruzione sono comunque correlati al tipo di autorizzazione, ad insegnamento completo ovvero ad insegnamento limitato, che l’autoscuola possiede: pertanto le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti delle categorie A e B potranno demandare al centro di istruzione solo i corsi di recupero punti relativi a queste categorie.
Presso il Centro devono essere tenuti:
- un registro di iscrizione in cui, accanto al nominativo del partecipante, deve essere indicata (anche con la semplice annotazione del codice) l’autoscuola di provenienza,
- il registro di frequenza al corso.
CORSI DI RECUPERO PUNTI PER CQC, KA E KB
I corsi di recupero dei punti per CQC/KB possono essere organizzati:
- dalle autoscuole e loro consorzi che abbiano ottenuto il nulla osta di questa Direzione Generale all’effettuazione dei corsi di formazione iniziale e periodica per la CQC,
- dai soggetti che abbiano ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività di formazione dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (articoli 2 e 3 del D.M. 16/10/09).
I docenti dei corsi sono quelli elencati nel nulla osta rilasciato all’autoscuola o al centro di istruzione, ovvero nell’autorizzazione ministeriale, se si tratta di ente accreditato.
L’elenco delle autoscuole, consorzi di autoscuole ed enti che hanno ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la CQC è consultabile sul portale di questa Direzione Generale alla voce relativa alla CQC.
In sede di visita ispettiva si dovrà comunque verificare che le autoscuole, o i centri di istruzione automobilistica, abbiano, ai propri atti, il Nulla Osta rilasciato da questa Sede e gli Enti siano in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale competente del Dipartimento, e che i corsi di recupero dei punti si stiano effettivamente svolgendo nelle sedi menzionate nei suddetti provvedimenti autorizzativi.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI – DISCIPLINA COMUNE
Per le varie tipologie di corso sono state emanate disposizioni che si basano su criteri operativi fondamentalmente simili.
Si riassumono di seguito i punti salienti della normativa completandole con istruzioni a carattere interno per una omogenea gestione dell’attività istruttoria ed ispettiva da effettuarsi a cura degli UMC.
1. L’iscrizione ad un qualsivoglia corso di recupero dei punti è subordinato al ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Tale comunicazione deve essere ritirata dall'autoscuola e ente autorizzato ed esibita in originale (anche se si tratta di un duplicato ottenuto, successivamente, per indisponibilità dell’originale) durante le visite ispettive.
Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso.
Sulla comunicazione il responsabile del corso appone e sottoscrive una annotazione relativa al numero di corso per il quale è stata utilizzata la nota ministeriale.
Qualora l’utente non porti al termine il corso e non gli venga rilasciato, di conseguenza, l’attestato, la comunicazione potrà essere utilizzata per un corso successivo ed il responsabile vi annoterà la dicitura “invalidata la partecipazione al corso precedente, si riutilizza per corso n. …”
Non è consentito utilizzare, per l’accesso ai corsi, le comunicazioni relative a sottrazioni di punteggio che siano state già recuperate per assenza di violazioni in un biennio, né quelle con cui viene comunicato lo storno di un verbale o l’aggiornamento susseguente ad un corso di recupero.
A seguito delle disposizioni che hanno annullato la spedizione delle singole comunicazioni riguardanti la variazione del saldo punti, le norme attuali consentono di impiegare sistemi diversi per l'accertamento dell'idoneità alla frequenza del corso.
1) stampa della situazione del titolare della patente ricavata dal Portale dell'automobilista. E' necessario che il soggetto si colleghi con la propria identità digitale e che sia registrato presso il Portale. Questa registrazione talvolta non va a buon fine. In questo caso occorre utilizzare un metodo alternativo tra quelli proposti.
2) stampa della schermata dell'APP iPatente
3) lettera riportante la variazione del punteggio (inviata dal Portale a utenti registrati)
4) stampa della maschera VECA, la cui richiesta non comporta alcun onere.
Integrazione contenuta nella Circolare 6878 del 9 marzo 2012
Facciamo presente che la richiesta di maschera VECA può essere effettuata anche attraverso mail (non PEC) all'ufficio provvedimenti ( provvedimenti.upto@mit.gov.it ) indicando come oggetto il numero di patente e allegando il modulo di richiesta e copia fronte retro della patente medesima.
Questo è un esempio di modulo di richiesta.

La circolare 24867 del 28 ottobre 2015 (che potete leggere QUI) ribadisce che l’accoglimento dei ricorsi riguardanti la revisione di patente in funzione dell’articolo 126 bis (patente a punti) è competenza del giudice ordinario. Si conferma poi che la mancata comunicazione attraverso la lettera di decurtazione non costituisce causa accettabile per il ricorso, in quanto il soggetto è a conoscenza del fatto fin dalla ricezione del verbale. Neppure la mancata decurtazione “a video” o per via telefonica può essere impugnata, in quanto il conducente è consapevole della decurtazione in quanto ha ricevuto il verbale (se fermato su strada) o ha comunicato di essere il conducente (quando il verbale viene inviato a domicilio).
In pratica, è inutile sostenere di non essere al corrente del proprio punteggio (o sostenere che il Portale riportava un saldo positivo) se non si riceve la lettera di decurtazione, perché è sempre il verbale quello che fa fede.
2. Tutti i soggetti che intendono organizzare un corso devono comunicarne l’inizio all’UMC competente per territorio con un preavviso di almeno sette giorni (naturali e conseguenti). La comunicazione deve contenere:
- data di inizio e termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- solo per i corsi dedicati al recupero punti CQC/ KA o KB: gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo del nulla osta o dell'autorizzazione), il nominativo dei docenti (i docenti, per i corsi recupero punti della patente devono essere in possesso dei requisiti contenuti nel DM 29 luglio 2003, che attesteranno, per una sola volta, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ).Gli insegnanti dei corsi per la CQC devono essere quelli elencati nel corpo docenti riportato sul Nulla Osta.
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti al corso, specificando per ognuno la categoria ed il numero della patente, ovvero il numero della CQC o del CAP, in caso di recupero dei punti sui documenti professionali;
- la sede del corso
- il numero del corso secondo il seguente schema: n.corso- anno- n.registro- codice meccanografico autos/ente. Anche se alcune lezioni dei corsi per il recupero punti delle patenti possono avvenire contestualmente, andranno separati nella numerazione i corsi per il recupero di 6 punti da quelli per il recupero di 9 punti.
3. Il numero dei partecipanti non può essere superiore a 25.
Nel caso che il corso sia dedicato esclusivamente al recupero dei punti della CQC/KA o KB, non c’è limite massimo al numero degli allievi che è possibile iscrivere ad un corso, purché sia rispettata la proporzionalità tra superficie dell’aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo.
4. il titolare di patente C, C+E, D, D+E (e relative sottocategorie) non può chiedere di partecipare al corso previsto per i titolari di patente A1, A2, A, B1, B, B+E e quindi recuperare solo sei punti;
5. Non si possono effettuare corsi on-line o in video conferenza
6. Le lezioni devono essere svolte nei giorni feriali,
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 23.00
- il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00
7. Le variazioni di alcune modalità di articolazione del corso devono essere comunicate all’UMC tempestivamente e comunque almeno entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente, anche a mezzo fax o posta elettronica.
A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
L’ufficio provvedimenti accetta le comunicazioni inerenti i corsi di recupero punti via e-mail. Pertanto, con l'ovvia eccezione delle comunicazioni iniziali (che richiedono la vidimazione del registro di frequenza) e delle finali (dove rimane l'obbligo di allegare copia degli attestati) tutti i fax intermedi per variazione orari, inserimento allievi, eccetera, possono essere sostituiti da una comunicazione in formato elettronico. La mail va inviata a due indirizzi:
ufficio provvedimenti: recuperopunti.upto@mit.gov.it
e ufficio turni: ufficioturni_upto@mit.gov.it
Sono da considerare variazioni:
• la modifica del docente (solo per i corsi di recupero punti della patente; i docenti per i corsi CQC sono espressamente elencati nel nulla osta/autorizzazione)
• della sede (purché già autorizzata), se inagibile quella precedentemente comunicata.
• dell’elenco dei partecipanti.
Questo ultimo, tuttavia, può essere integrato al massimo entro l’ora che precede l’inizio della prima lezione, a condizione che la comunicazione risulti pervenuta all’Ufficio UMC con il sistema PPAP.
Per chi non utilizza il PPAP vale il termine delle ore 13 del giorno lavorativo precedente.
Le variazioni del calendario delle lezioni devono, invece, essere comunicate, almeno due giorni lavorativi, prima dell’inizio delle lezioni, cui le variazioni si riferiscono, ed entro le ore 13, al fine di consentire all’UMC di predisporre eventuale ispezione o variare il turno delle visite già programmato.
Per variazioni di calendario si intendono:
- la comunicazione dei giorni nei quali saranno effettuate le lezioni di recupero degli assenti (vedi punto successivo)
- il cambiamento dell’orario o del giorno di svolgimento di una o più lezioni (del corso ordinario o dei recuperi) sia che tale cambiamento riguardi una posticipazione, sia che riguardi un’anticipazione delle lezioni programmate.
Vanno parimenti immediatamente comunicate (entro un’ora), in questo caso solo via fax, quelle modificazioni che si ripercuotono sullo svolgimento del corso ma siano determinate da cause sopravvenute e imprevedibili e comunque non dipendenti dalla volontà del responsabile quali ad es.:
- l’assenza alla lezione di tutti i partecipanti,
- l’improvvisa assenza del docente (che determina la variazione del giorno di effettuazione della lezione),
- la impraticabilità dell’aula, ecc.
La comunicazione di recupero assenze può essere inviata prima della fine del corso ma non prima di due giorni dalla data di recupero delle ore di assenza. Esempio pratico: assenza il giorno 8, fine corso il 10, la comunicazione delle ore di recupero si può fare il 9 e le ore si programmano non prima di 48 ore, quindi del giorno 11. Questo perché non viene effettuato il conteggio preciso delle ore, viene calcolato il giorno. In altre parole, mentre prima se inviavo la comunicazione ad una certa ora, dovevo attendere due giorni interi (per esempio se effettuavo la comunicazione alle dieci del mattino di lunedì dovevo aspettare fino alle dieci del mattino di mercoledì), adesso basta che la lezione ricada nel terzo giorno (il primo è quello della comunicazione, il secondo è ”vuoto” e il terzo diventa quello del recupero).
Precisazione dell'UPM Torino.
8. Non si possono effettuare assenze superiori a:
- quattro ore nei corsi per titolari di patente A1, A2, A, B1, B, B+E, e speciali corrispondenti
- sei ore nei corsi per i titolari di patente C, C+E, D, D+E, relative sottocategorie e patenti speciali corrispondenti
- cinque ore nei corsi per titolari di carta di qualificazione del conducente e KA/ KB.
L’allievo assente per un numero di ore superiore al limite previsto dovrà ripetere l’intero corso; l’allievo assente per un numero di ore uguale o inferiore ottiene l’attestato solo dopo aver recuperato le ore non frequentate in ordine allo specifico argomento perso (desumibile da registro di frequenza).
Il numero massimo di ore di assenza ammissibili riguardano il corso considerato nella sua interezza, cioè lezioni ordinarie più lezioni di recupero, pertanto, se durante il primo ciclo di lezioni si sia esaurito tutto il plafond di assenze consentite, non se ne potranno effettuare altre durante il ciclo di lezioni dedicate al recupero, salvo per giustificati e documentati motivi, da valutarsi, da parte dei Direttori degli UMC, caso per caso.
I soggetti che organizzano i corsi devono prevedere, per le assenze relative ai corsi di recupero della patente, apposite lezioni di recupero che dovranno concludersi inderogabilmente nell'arco temporale di 15 giorni.
Per evitare una commistione di lezioni, il recupero andrà effettuato al termine delle lezioni ordinarie del corso a cui si riferiscono e non possono essere contestualizzate alle lezioni di un eventuale nuovo corso successivo.
Si ritiene di dovere adottare il termine di 15 giorni, per uniformità, anche per i corsi di recupero punti per la CQC.
Il responsabile del corso dovrà inviare, come sopra specificato, apposita comunicazione di variazione del calendario all’UMC competente indicando:
a. l’orario di effettuazione;
b. gli argomenti trattati onde si possa verificare, sulla base del registro di frequenza, che i partecipanti stiano effettivamente recuperando le tematiche perse precedentemente. Gli argomenti delle lezioni di recupero sono inseriti nel PPAP;
c. i partecipanti al recupero;
d. i giorni in cui sono state effettuate le assenze oggetto del recupero;
Le assenze relative alle lezioni dei corsi per il recuperi punti della CQC/KB non si recuperano in quanto l’allievo assente per un numero di ore superiore a cinque ripete l’intero corso.
All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l’attestato di frequenza.
Tale disposizione entrerà in vigore quando sarà emanato il decreto che disciplinerà le modalità di svolgimento dell'esame al termine del corso.
Nelle more dell’emanazione del decreto, al termine del corso recupero punti, la disciplina transitoria prevede che sono consentite al massimo sei ore di assenza.
L’allievo assente per un numero superiore di ore ripete l’intero corso; l’allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene l’attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate, nei modi sopra descritti.
Quando un candidato supera il numero di ore di assenza consentito (quattro per un recupero punti di tipo A, per fare un esempio) non è necessario continuare a scrivere "ASSENTE" nella relativa casella, è necessario però barrare la casella dove avrebbe dovuto firmare.
Precisazione dell'UPM Torino.
Il punto 9 non è riportato.
10. Il corpo docente può essere composto da più elementi che potranno alternarsi liberamente, a condizione che i relativi nominativi siano indicati nella comunicazione di inizio corso;
11. La singola lezione può avere una durata minima di un’ora e massima di due ore consecutive, per i corsi relativi al punteggio della patente, e di tre ore per i corsi di recupero CQC e Cap.
Anche se frazionata in più argomenti, la lezione è da considerare unica ai fini della individuazione degli assenti, per cui il partecipante che giunge in ritardo (superiore a quindici minuti) nella prima ora è da considerare assente per l’intero corso di quel giorno.
E’ possibile anche organizzare due lezioni di un’ora ciascuna (ovvero tre lezioni di un’ora, per i corsi recupero CQC e Cap) che si succedano consecutivamente.
In tal caso è necessario prevedere un intervallo tra le ore di 5 o 10 o 15 minuti e le stesse si considerano separate anche sotto il profilo della individuazione degli assenti, nel senso i partecipanti potranno assistere a tutte o ad una sola delle ore di lezione, salvo dover recuperare le assenze sugli argomenti non seguiti.
Per queste lezioni intervallate da brevi pause, (che vanno dai 5 minuti minimo ai 15 minuti al massimo, a seconda delle proprie esigenze) l’assenza è computabile per la prima ora, dopo 15 minuti, come vuole la normativa, ma per le successive riprese di lezione non è concesso alcun ulteriore bonus di ritardo; pertanto, l’assenza andrà annotata dall'orario di ripresa della lezione, altrimenti si consentirebbe una arbitraria riduzione oraria del corso non prevista dalla normativa.
In altre parole il partecipante che sceglie di entrare dopo la prima ora non gode di alcun bonus sul ritardo.
Diverso è il caso di lezioni effettivamente separate da un lungo intervallo di tempo (ad esempio mattina e pomeriggio) che sono da considerarsi sia dal punto di vista dell’assenza sia del ritardo come lezioni singole.
Se le autoscuole o i soggetti titolari di nulla osta/autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la CQC optano per la facoltà di effettuare contemporaneamente lezioni dedicate al recupero punti della patente e al recupero punti della CQC/KA e KB, non potranno effettuare pause, in quanto, per i corsi di recupero per la CQC e il KA e KB le pause non sono ammesse.
12. Data la diversità di natura, finalità e programma non è possibile la commistione tra lezioni dedicate al corso per il recupero dei punti e lezioni volte alla preparazione dell’esame per il conseguimento della patente di guida o del Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o del conseguimento della CQC.
13. Qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti la perdita totale del punteggio della patente anteriormente alla data di rilascio dell’attestato di frequenza, il conducente non recupera i relativi punti, ma sostiene l’esame di revisione.
Nel caso della CQC/KB, qualora prima del superamento dell'esame da sostenersi a fine corso, (che entrerà in vigore con l'emanazione del decreto applicativo), venga notificato al titolare della carta di qualificazione del conducente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KA/KB il provvedimento che dispone la revisione per azzeramento del punteggio del titolo abilitativo professionale posseduto, il conducente non e' ammesso all'esame per il recupero dei punti, ma sostiene l'esame di revisione della CQC/KB.
Le comunicazioni di inizio dei corsi e quelle relative alla variazioni non sono soggette ad imposta di bollo, in quanto mere comunicazioni, che hanno lo scopo di mettere in grado di UMC di avere un riscontro cartaceo dell’organizzazione dei corsi.
La riacquisizione del punteggio della CQC/KB è subordinata al superamento di una prova di esame, le cui modalità saranno fissate con apposito decreto ministeriale.
La data di decorrenza del recupero dei punti sarà quella di superamento dell’esame.
Nelle more dell’emanazione del decreto il corso si conclude, per il momento, con il rilascio al conducente di un attestato di frequenza da parte del soggetto erogatore del corso che comunica, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it i dati dei partecipanti a cui è stato rilasciato l’attestato di frequenza, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli abilitati alla guida.
A far data dall'entrata in vigore della disciplina degli esami a conclusione dei corsi di recupero punti, la comunicazione di decurtazione del punteggio sarà restituita al titolare in caso:
• di non ammissione all’esame;
• di esito negativo dello stesso: in tal caso il conducente può sostenere più esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non inferiori a trenta giorni.
In caso di esito positivo dell’esame, il soggetto erogatore del corso restituirà al titolare la comunicazione, previa apposizione della dicitura: "Esito favorevole esame di cui all’art. 126-bis, co. 4, codice della strada".
Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento della lezione.
I registri per i corsi di recupero delle patenti e quelli per il recupero dei punti della CQC sono differenziati in ordine ai diversi modelli allegati alle disposizioni ministeriali.
Entrambi devono essere presentati prima dell’uso all’UMC competente che provvede a timbrarli in ogni pagina (1);
• sempre su ogni pagina è apposto il timbro del soggetto utilizzatore ed il numero del corso;
• i singoli registri a loro volta devono essere numerati;
• devono essere compilati in ogni loro parte, in particolare ponendo la massima attenzione all'elenco dei candidati iscritti al corso;
• il REGISTRO DELLE ISCRIZIONI, essendo di carattere cronologico, è unico per tutti i corsi fino ad esaurimento dello stesso;
• il REGISTRO DI FREQUENZA, se unico, è distinto per singolo corso (corso da 6 punti e corso da 9 punti per le patenti) anche se questi sono concomitanti.
Il registro di frequenza per il recupero punti della CQC resta un registro dedicato esclusivamente a questo tipo di corso ed è conforme al modello utilizzato per i corsi di formazione iniziale.
In ogni pagina il responsabile del corso annota la data, l’argomento della lezione ed il nominativo del docente, riporta, altresì, il numero del corso, i nominativi dei candidati iscritti;
• prima dell’inizio della lezione deve essere verificata, dal docente e/o dal responsabile del corso, la presenza dei candidati.
Trascorsi inutilmente 15 minuti dall'inizio programmato il ritardo si tramuta in assenza e la stessa dovrà essere annotata compilando il campo destinato alla firma con la scritta “ASSENTE”;
• le uscite anticipate fanno considerare il partecipante assente, sovrapponendo sulle firme dell’interessato la scritta “ASSENTE”;
• è vietato consentire ai candidati l’apposizione della firma in uscita prima che la lezione si sia conclusa;
• la durata della lezione quotidiana deve essere intesa come tempo effettivo, per cui le pause intermedie fanno slittare in maniera corrispondente la sua fine. Ciò deve essere evidenziato sul registro delle presenze facendo firmare i partecipanti sia per l’inizio che per la fine della pausa;
• non sono ammesse correzioni sui registri, nel caso fosse necessario la pagina interessata deve essere annullata e il contenuto corretto deve essere riprodotto nella successiva;
• la compilazione dei registri deve essere effettuata utilizzando esclusivamente penne con inchiostro indelebile.
• gli allievi “ripetenti” dei corsi di recupero punti della CQC/KA e KB, che assistono alle lezioni sono iscritti nel registro di iscrizione, ma non lo sono in quello della frequenza e degli stessi non è da annotarsi la presenza o l’eventuale assenza.
In pratica, è inutile sostenere di non essere al corrente del proprio punteggio (o sostenere che il Portale riportava un saldo positivo) se non si riceve la lettera di decurtazione, perché è sempre il verbale quello che fa fede.
2. Tutti i soggetti che intendono organizzare un corso devono comunicarne l’inizio all’UMC competente per territorio con un preavviso di almeno sette giorni (naturali e conseguenti). La comunicazione deve contenere:
- data di inizio e termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- solo per i corsi dedicati al recupero punti CQC/ KA o KB: gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo del nulla osta o dell'autorizzazione), il nominativo dei docenti (i docenti, per i corsi recupero punti della patente devono essere in possesso dei requisiti contenuti nel DM 29 luglio 2003, che attesteranno, per una sola volta, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ).Gli insegnanti dei corsi per la CQC devono essere quelli elencati nel corpo docenti riportato sul Nulla Osta.
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti al corso, specificando per ognuno la categoria ed il numero della patente, ovvero il numero della CQC o del CAP, in caso di recupero dei punti sui documenti professionali;
- la sede del corso
- il numero del corso secondo il seguente schema: n.corso- anno- n.registro- codice meccanografico autos/ente. Anche se alcune lezioni dei corsi per il recupero punti delle patenti possono avvenire contestualmente, andranno separati nella numerazione i corsi per il recupero di 6 punti da quelli per il recupero di 9 punti.
3. Il numero dei partecipanti non può essere superiore a 25.
Nel caso che il corso sia dedicato esclusivamente al recupero dei punti della CQC/KA o KB, non c’è limite massimo al numero degli allievi che è possibile iscrivere ad un corso, purché sia rispettata la proporzionalità tra superficie dell’aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo.
4. il titolare di patente C, C+E, D, D+E (e relative sottocategorie) non può chiedere di partecipare al corso previsto per i titolari di patente A1, A2, A, B1, B, B+E e quindi recuperare solo sei punti;
5. Non si possono effettuare corsi on-line o in video conferenza
6. Le lezioni devono essere svolte nei giorni feriali,
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 23.00
- il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00
7. Le variazioni di alcune modalità di articolazione del corso devono essere comunicate all’UMC tempestivamente e comunque almeno entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente, anche a mezzo fax o posta elettronica.
A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
L’ufficio provvedimenti accetta le comunicazioni inerenti i corsi di recupero punti via e-mail. Pertanto, con l'ovvia eccezione delle comunicazioni iniziali (che richiedono la vidimazione del registro di frequenza) e delle finali (dove rimane l'obbligo di allegare copia degli attestati) tutti i fax intermedi per variazione orari, inserimento allievi, eccetera, possono essere sostituiti da una comunicazione in formato elettronico. La mail va inviata a due indirizzi:
ufficio provvedimenti: recuperopunti.upto@mit.gov.it
e ufficio turni: ufficioturni_upto@mit.gov.it
Sono da considerare variazioni:
• la modifica del docente (solo per i corsi di recupero punti della patente; i docenti per i corsi CQC sono espressamente elencati nel nulla osta/autorizzazione)
• della sede (purché già autorizzata), se inagibile quella precedentemente comunicata.
• dell’elenco dei partecipanti.
Questo ultimo, tuttavia, può essere integrato al massimo entro l’ora che precede l’inizio della prima lezione, a condizione che la comunicazione risulti pervenuta all’Ufficio UMC con il sistema PPAP.
Per chi non utilizza il PPAP vale il termine delle ore 13 del giorno lavorativo precedente.
Le variazioni del calendario delle lezioni devono, invece, essere comunicate, almeno due giorni lavorativi, prima dell’inizio delle lezioni, cui le variazioni si riferiscono, ed entro le ore 13, al fine di consentire all’UMC di predisporre eventuale ispezione o variare il turno delle visite già programmato.
Per variazioni di calendario si intendono:
- la comunicazione dei giorni nei quali saranno effettuate le lezioni di recupero degli assenti (vedi punto successivo)
- il cambiamento dell’orario o del giorno di svolgimento di una o più lezioni (del corso ordinario o dei recuperi) sia che tale cambiamento riguardi una posticipazione, sia che riguardi un’anticipazione delle lezioni programmate.
Vanno parimenti immediatamente comunicate (entro un’ora), in questo caso solo via fax, quelle modificazioni che si ripercuotono sullo svolgimento del corso ma siano determinate da cause sopravvenute e imprevedibili e comunque non dipendenti dalla volontà del responsabile quali ad es.:
- l’assenza alla lezione di tutti i partecipanti,
- l’improvvisa assenza del docente (che determina la variazione del giorno di effettuazione della lezione),
- la impraticabilità dell’aula, ecc.
La comunicazione di recupero assenze può essere inviata prima della fine del corso ma non prima di due giorni dalla data di recupero delle ore di assenza. Esempio pratico: assenza il giorno 8, fine corso il 10, la comunicazione delle ore di recupero si può fare il 9 e le ore si programmano non prima di 48 ore, quindi del giorno 11. Questo perché non viene effettuato il conteggio preciso delle ore, viene calcolato il giorno. In altre parole, mentre prima se inviavo la comunicazione ad una certa ora, dovevo attendere due giorni interi (per esempio se effettuavo la comunicazione alle dieci del mattino di lunedì dovevo aspettare fino alle dieci del mattino di mercoledì), adesso basta che la lezione ricada nel terzo giorno (il primo è quello della comunicazione, il secondo è ”vuoto” e il terzo diventa quello del recupero).
Precisazione dell'UPM Torino.
8. Non si possono effettuare assenze superiori a:
- quattro ore nei corsi per titolari di patente A1, A2, A, B1, B, B+E, e speciali corrispondenti
- sei ore nei corsi per i titolari di patente C, C+E, D, D+E, relative sottocategorie e patenti speciali corrispondenti
- cinque ore nei corsi per titolari di carta di qualificazione del conducente e KA/ KB.
L’allievo assente per un numero di ore superiore al limite previsto dovrà ripetere l’intero corso; l’allievo assente per un numero di ore uguale o inferiore ottiene l’attestato solo dopo aver recuperato le ore non frequentate in ordine allo specifico argomento perso (desumibile da registro di frequenza).
Il numero massimo di ore di assenza ammissibili riguardano il corso considerato nella sua interezza, cioè lezioni ordinarie più lezioni di recupero, pertanto, se durante il primo ciclo di lezioni si sia esaurito tutto il plafond di assenze consentite, non se ne potranno effettuare altre durante il ciclo di lezioni dedicate al recupero, salvo per giustificati e documentati motivi, da valutarsi, da parte dei Direttori degli UMC, caso per caso.
I soggetti che organizzano i corsi devono prevedere, per le assenze relative ai corsi di recupero della patente, apposite lezioni di recupero che dovranno concludersi inderogabilmente nell'arco temporale di 15 giorni.
Per evitare una commistione di lezioni, il recupero andrà effettuato al termine delle lezioni ordinarie del corso a cui si riferiscono e non possono essere contestualizzate alle lezioni di un eventuale nuovo corso successivo.
Si ritiene di dovere adottare il termine di 15 giorni, per uniformità, anche per i corsi di recupero punti per la CQC.
Il responsabile del corso dovrà inviare, come sopra specificato, apposita comunicazione di variazione del calendario all’UMC competente indicando:
a. l’orario di effettuazione;
b. gli argomenti trattati onde si possa verificare, sulla base del registro di frequenza, che i partecipanti stiano effettivamente recuperando le tematiche perse precedentemente. Gli argomenti delle lezioni di recupero sono inseriti nel PPAP;
c. i partecipanti al recupero;
d. i giorni in cui sono state effettuate le assenze oggetto del recupero;
Le assenze relative alle lezioni dei corsi per il recuperi punti della CQC/KB non si recuperano in quanto l’allievo assente per un numero di ore superiore a cinque ripete l’intero corso.
All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l’attestato di frequenza.
Tale disposizione entrerà in vigore quando sarà emanato il decreto che disciplinerà le modalità di svolgimento dell'esame al termine del corso.
Nelle more dell’emanazione del decreto, al termine del corso recupero punti, la disciplina transitoria prevede che sono consentite al massimo sei ore di assenza.
L’allievo assente per un numero superiore di ore ripete l’intero corso; l’allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene l’attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate, nei modi sopra descritti.
Quando un candidato supera il numero di ore di assenza consentito (quattro per un recupero punti di tipo A, per fare un esempio) non è necessario continuare a scrivere "ASSENTE" nella relativa casella, è necessario però barrare la casella dove avrebbe dovuto firmare.
Precisazione dell'UPM Torino.
Il punto 9 non è riportato.
10. Il corpo docente può essere composto da più elementi che potranno alternarsi liberamente, a condizione che i relativi nominativi siano indicati nella comunicazione di inizio corso;
11. La singola lezione può avere una durata minima di un’ora e massima di due ore consecutive, per i corsi relativi al punteggio della patente, e di tre ore per i corsi di recupero CQC e Cap.
Anche se frazionata in più argomenti, la lezione è da considerare unica ai fini della individuazione degli assenti, per cui il partecipante che giunge in ritardo (superiore a quindici minuti) nella prima ora è da considerare assente per l’intero corso di quel giorno.
E’ possibile anche organizzare due lezioni di un’ora ciascuna (ovvero tre lezioni di un’ora, per i corsi recupero CQC e Cap) che si succedano consecutivamente.
In tal caso è necessario prevedere un intervallo tra le ore di 5 o 10 o 15 minuti e le stesse si considerano separate anche sotto il profilo della individuazione degli assenti, nel senso i partecipanti potranno assistere a tutte o ad una sola delle ore di lezione, salvo dover recuperare le assenze sugli argomenti non seguiti.
Per queste lezioni intervallate da brevi pause, (che vanno dai 5 minuti minimo ai 15 minuti al massimo, a seconda delle proprie esigenze) l’assenza è computabile per la prima ora, dopo 15 minuti, come vuole la normativa, ma per le successive riprese di lezione non è concesso alcun ulteriore bonus di ritardo; pertanto, l’assenza andrà annotata dall'orario di ripresa della lezione, altrimenti si consentirebbe una arbitraria riduzione oraria del corso non prevista dalla normativa.
In altre parole il partecipante che sceglie di entrare dopo la prima ora non gode di alcun bonus sul ritardo.
Diverso è il caso di lezioni effettivamente separate da un lungo intervallo di tempo (ad esempio mattina e pomeriggio) che sono da considerarsi sia dal punto di vista dell’assenza sia del ritardo come lezioni singole.
Se le autoscuole o i soggetti titolari di nulla osta/autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la CQC optano per la facoltà di effettuare contemporaneamente lezioni dedicate al recupero punti della patente e al recupero punti della CQC/KA e KB, non potranno effettuare pause, in quanto, per i corsi di recupero per la CQC e il KA e KB le pause non sono ammesse.
12. Data la diversità di natura, finalità e programma non è possibile la commistione tra lezioni dedicate al corso per il recupero dei punti e lezioni volte alla preparazione dell’esame per il conseguimento della patente di guida o del Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o del conseguimento della CQC.
13. Qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti la perdita totale del punteggio della patente anteriormente alla data di rilascio dell’attestato di frequenza, il conducente non recupera i relativi punti, ma sostiene l’esame di revisione.
Nel caso della CQC/KB, qualora prima del superamento dell'esame da sostenersi a fine corso, (che entrerà in vigore con l'emanazione del decreto applicativo), venga notificato al titolare della carta di qualificazione del conducente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KA/KB il provvedimento che dispone la revisione per azzeramento del punteggio del titolo abilitativo professionale posseduto, il conducente non e' ammesso all'esame per il recupero dei punti, ma sostiene l'esame di revisione della CQC/KB.
Le comunicazioni di inizio dei corsi e quelle relative alla variazioni non sono soggette ad imposta di bollo, in quanto mere comunicazioni, che hanno lo scopo di mettere in grado di UMC di avere un riscontro cartaceo dell’organizzazione dei corsi.
DISCIPLINA SPECIFICA PER I CORSI DI RECUPERO
DEI PUNTI DELLA CQC E DEL CAP TIPO KB
La riacquisizione del punteggio della CQC/KB è subordinata al superamento di una prova di esame, le cui modalità saranno fissate con apposito decreto ministeriale.
La data di decorrenza del recupero dei punti sarà quella di superamento dell’esame.
Nelle more dell’emanazione del decreto il corso si conclude, per il momento, con il rilascio al conducente di un attestato di frequenza da parte del soggetto erogatore del corso che comunica, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it i dati dei partecipanti a cui è stato rilasciato l’attestato di frequenza, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli abilitati alla guida.
A far data dall'entrata in vigore della disciplina degli esami a conclusione dei corsi di recupero punti, la comunicazione di decurtazione del punteggio sarà restituita al titolare in caso:
• di non ammissione all’esame;
• di esito negativo dello stesso: in tal caso il conducente può sostenere più esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non inferiori a trenta giorni.
In caso di esito positivo dell’esame, il soggetto erogatore del corso restituirà al titolare la comunicazione, previa apposizione della dicitura: "Esito favorevole esame di cui all’art. 126-bis, co. 4, codice della strada".
RESPONSABILE DEL CORSO
Il responsabile del corso, cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni
con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici della Motorizzazione civile, nonché le
attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi, può coincidere con il legale
rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero può essere individuato in un soggetto
da questi delegato, purché in possesso della abilitazione di insegnante o di istruttore,
prescindendo dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di
docente dei corsi in parola.Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento della lezione.
REGISTRI
I registri da utilizzare sono due: di iscrizione e di frequenza.I registri per i corsi di recupero delle patenti e quelli per il recupero dei punti della CQC sono differenziati in ordine ai diversi modelli allegati alle disposizioni ministeriali.
Entrambi devono essere presentati prima dell’uso all’UMC competente che provvede a timbrarli in ogni pagina (1);
• sempre su ogni pagina è apposto il timbro del soggetto utilizzatore ed il numero del corso;
• i singoli registri a loro volta devono essere numerati;
• devono essere compilati in ogni loro parte, in particolare ponendo la massima attenzione all'elenco dei candidati iscritti al corso;
• il REGISTRO DELLE ISCRIZIONI, essendo di carattere cronologico, è unico per tutti i corsi fino ad esaurimento dello stesso;
• il REGISTRO DI FREQUENZA, se unico, è distinto per singolo corso (corso da 6 punti e corso da 9 punti per le patenti) anche se questi sono concomitanti.
Il registro di frequenza per il recupero punti della CQC resta un registro dedicato esclusivamente a questo tipo di corso ed è conforme al modello utilizzato per i corsi di formazione iniziale.
In ogni pagina il responsabile del corso annota la data, l’argomento della lezione ed il nominativo del docente, riporta, altresì, il numero del corso, i nominativi dei candidati iscritti;
• prima dell’inizio della lezione deve essere verificata, dal docente e/o dal responsabile del corso, la presenza dei candidati.
Trascorsi inutilmente 15 minuti dall'inizio programmato il ritardo si tramuta in assenza e la stessa dovrà essere annotata compilando il campo destinato alla firma con la scritta “ASSENTE”;
• le uscite anticipate fanno considerare il partecipante assente, sovrapponendo sulle firme dell’interessato la scritta “ASSENTE”;
• è vietato consentire ai candidati l’apposizione della firma in uscita prima che la lezione si sia conclusa;
• la durata della lezione quotidiana deve essere intesa come tempo effettivo, per cui le pause intermedie fanno slittare in maniera corrispondente la sua fine. Ciò deve essere evidenziato sul registro delle presenze facendo firmare i partecipanti sia per l’inizio che per la fine della pausa;
• non sono ammesse correzioni sui registri, nel caso fosse necessario la pagina interessata deve essere annullata e il contenuto corretto deve essere riprodotto nella successiva;
• la compilazione dei registri deve essere effettuata utilizzando esclusivamente penne con inchiostro indelebile.
• gli allievi “ripetenti” dei corsi di recupero punti della CQC/KA e KB, che assistono alle lezioni sono iscritti nel registro di iscrizione, ma non lo sono in quello della frequenza e degli stessi non è da annotarsi la presenza o l’eventuale assenza.
(1) L'ufficio provvedimenti accetta la richiesta di vidimazione di più registri in contemporanea. E' quindi possibile preparare e far vidimare i registri di frequenza di un periodo (sei mesi, un anno...) senza dover ricorrere alla vidimazione singola.
Come termine del corso, al fine della consegna degli attestati agli UMC, si intende la data in cui siano completati anche tutti i recuperi delle assenze (ad eccezione per le assenze uguali o inferiori a 5 ore per i partecipanti titolari di CQC/KA e KB, quando entreranno in vigore gli esami).
La data sull'attestato del singolo candidato deve corrispondere a quella in cui questi abbia effettivamente terminato il ciclo delle proprie ore di lezione, ma per agevolare le incombenze successive degli uffici, gli attestati saranno consegnati in un’unica soluzione a chiusura del corso, ovvero entro i tre giorni successivi all'ultima lezione di recupero.
Gli attestati di frequenza devono riportare per ogni candidato:
1. i dati anagrafici;
2. la categoria ed il numero della patente o del Cap o della CQC posseduta, a seconda dei casi;
3. il tipo di corso frequentato (12/18/20 ore);
4. l’indicazione del periodo in cui si è svolto il corso;
5. il numero del registro di iscrizione;
6. luogo e data di rilascio;
7. firma del responsabile del corso.
ATTESTATI DI FREQUENZA
Entro tre giorni lavorativi dalla fine del corso(2), deve essere presentato, all’Ufficio UMC
competente, l’elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti
previsti, unitamente alla seconda copia degli attestati di frequenza.Come termine del corso, al fine della consegna degli attestati agli UMC, si intende la data in cui siano completati anche tutti i recuperi delle assenze (ad eccezione per le assenze uguali o inferiori a 5 ore per i partecipanti titolari di CQC/KA e KB, quando entreranno in vigore gli esami).
La data sull'attestato del singolo candidato deve corrispondere a quella in cui questi abbia effettivamente terminato il ciclo delle proprie ore di lezione, ma per agevolare le incombenze successive degli uffici, gli attestati saranno consegnati in un’unica soluzione a chiusura del corso, ovvero entro i tre giorni successivi all'ultima lezione di recupero.
Gli attestati di frequenza devono riportare per ogni candidato:
1. i dati anagrafici;
2. la categoria ed il numero della patente o del Cap o della CQC posseduta, a seconda dei casi;
3. il tipo di corso frequentato (12/18/20 ore);
4. l’indicazione del periodo in cui si è svolto il corso;
5. il numero del registro di iscrizione;
6. luogo e data di rilascio;
7. firma del responsabile del corso.
(2) E' richiesta una mail (non PEC) indirizzata all'ufficio provvedimenti per comunicare la fine del corso. Questo accorgimento porta al vantaggio, qualora si siano tenuti due corso paralleli di tipo A e B, di poter consegnare la chiusura corso (ovvero distinta partecipanti e copia attestati) una sola volta, al termine dei due corsi. Allo stesso tempo, nel caso di un corso che richiede delle lezioni di recupero, la comunicazione via mail di fine corso permette di non dover consegnare distinta e copia attestati subito ma solo dopo la fine delle ore di recupero programmate.
INCOMPATIBILITA’
Il responsabile del corso e il docente non possono contemporaneamente essere anche
partecipanti al corso .

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