RICHIESTA NULLA OSTA ALL’EFFETTUAZIONE CORSI CQC
Le autoscuole/consorzi/centri di istruzioni dovranno inviare la richiesta di nulla osta all’effettuazione dei corsi CQC utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda, redatto in carta semplice, (all. 1a CQC) tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
dgt.nordovest@pec.mit.gov.it
Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante, dovrà essere tassativamente allegata l’attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi utilizzando la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: N019 – imposta di bollo) anche tramite il sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta.
Al termine dell’istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, sarà trasmesso al richiedente tramite l’indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella richiesta, e all’UMC competente per territorio per opportuna conoscenza.
AUTOCERTIFICAZIONE CORPO DOCENTE CORSI CQC
a) Autoscuole/Consorzi/Centri di Istruzione, Enti di Formazione, Aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone:
Viste le innovazioni introdotte dal superiore Ministero con circolare prot. 0031895 del 15/10/2021 relativamente ai requisiti oggettivi del corpo docenti e vista la necessità di acquisire tutti gli elementi necessari per le verifiche richieste dal D.M. n. 445/2000, si allega il fac-simile di autocertificazione che dovrà essere necessariamente utilizzato per l’inserimento delle figure professionali all’interno del nulla osta allo svolgimento dei corsi CQC. (allegato 2 CQC).
INSERIMENTO/MODIFICA/AGGIORNAMENTO CORPO DOCENTE/SEDE/VEICOLI
Le autoscuole/consorzi/centri istruzioni dovranno inviare la richiesta di inserimento/modifica/aggiornamento del corpo docente/dei veicoli utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda redatto in carta semplice (all. 3a CQC), almeno 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo, tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
dgt.nordovest@pec.mit.gov.it.
Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante, dovrà essere tassativamente allegata l’attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi utilizzando la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: N019 – imposta di bollo) anche tramite il sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta.
Se l’autoscuola/Consorzio/Centro di istruzione ha la necessità di utilizzare nuovi docenti/ nuovi veicoli, dovrà presentare all’UMC competente per territorio copia della sopra citata richiesta di variazione e la ricevuta di trasmissione sempre nel rispetto dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo.
Si precisa che le disposizioni sopra indicate NON si applicano al trasferimento della sede dell’autoscuola/consorzio/centri di istruzione, in questo caso i corsi CQC potranno iniziare solo dopo l’emissione del relativo nulla osta e aggiornamento in AGINET dei dati relativi alla nuova sede.
Nel caso di accertate irregolarità dei requisiti presentati la DGT, oltre alle azioni di propria competenza, comunicherà tale anomalia agli Organi competenti per le adozioni dei provvedimenti correttivi da adottare.
Si precisa che la richiesta di inserimento/modifica potrà avvenire sia prima che durante il corso ma sempre rispettando il termine dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro effettivo utilizzo.
Per 3 giorni naturali consecutivi e liberi si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso (es. comunicazione avvio corso presentata il martedì il corso può iniziare il sabato se i giorni intercorrenti non sono festivi).
Al termine dell’istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, debitamente aggiornato sarà trasmesso al richiedente tramite l’indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella richiesta, e all’UMC competente per territorio per opportuna conoscenza.
COMPRESENZA TRA ALLIEVI ISCRITTI AD UN CORSO DI QUALIFICAZIONE ORDINARIO E ALLIEVI ISCRITTI AD UN CORSO DI QUALIFICAZIONE ACCELERATO
Come previsto dal punto 3.5.10 della circolare prot. n. 31895 del 15.10.2021 e ribadito nella nota prot. n.14235 del 3 maggio 2022, non è mai consentita la compresenza in aula tra corsi ordinari e corsi accelerati, siano essi di qualificazione iniziale piuttosto che di estensione/integrazione.
ALTRE NORME
A seguito dell’emissione del DM 12/03/205 n. 46 e della relativa circolare esplicativa prot. 11502/8.7.6 del 14/05/2015, i nulla osta rilasciati da questa DGT alle autoscuole ed ai Consorzi, sebbene contengano una validità temporale limitata, ovvero in alcuni casi 31/12/2014 ed in altri 30/06/2015, potranno ancora essere utilizzati dai soggetti sopraccitati oltre la data di scadenza riportata a condizione che, nel caso in cui dette autoscuole o Consorzi dovessero effettuare corsi CQC per le patenti di categoria C1-D1- C1E-D1E, dimostreranno, all’UMC e/o Sezioni competenti, la disponibilità di detti veicoli, secondo quanto previsto dalla suddetta circolare, utilizzando l’apposito modulo allegato alla circolare stessa.
Integrazione contenuta nella COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DGT NORD OVEST N° 02 del 05/06/2015
E’ possibile frequentare un corso CQC anche se non si è in possesso della categoria di patente richiesta, in questo caso potranno verificarsi le seguenti casistiche:
1) prima del termine del corso teorico CQC il partecipante consegue il foglio rosa della patente di categoria superiore richiesta con superamento della prova di teoria : in questo caso potrà effettuare le lezioni pratiche e sostenere l’esame CQC e in caso di esito positivo verrà rilasciato un CAP con validità 5 anni, che dovrà essere presentato al momento del conseguimento della patente di categoria superiore per la regolarizzazione del nuovo documento di guida;
2) il partecipante non consegue il foglio rosa della patente di categoria superiore richiesta: in questo caso non potrà sostenere l’esame CQC ma le lezioni teoriche del corso CQC frequentato saranno valide per un anno dalla fine del corso stesso.
Per poter però usufruire di detta agevolazione il candidato dovrà essere iscritto, all'interno della piattaforma AGINET, ad un corso CQC “teorico” e non ad un corso CQC “teorico – pratico”.
Integrazione contenuta nella COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DGT NORD OVEST N° 02 del 05/06/2015
salve ho finito il corso cqc gia da un mese e sinceramente sono pronto al esamene vorei sapere quando potrei fare esamene grazie,sono in atesa di esame ce, il 16 dicembre prosimo, in poseso di nr prenotazione 98rmf06089 autoscuola 0910 s/m codice candidato raak2w, grazie ancora per la risposta buona serata
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